DPI: cosa e quali sono i dispositivi di protezione individuale?

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (Art. 20 – Decreto Legislativo 81/2008), su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Tra le varie disposizioni dettate dalle normative, i lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale, utilizzando correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza.

Inoltre, ulteriore obbligo è quello di utilizzare in modo corretto i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi.

Sempre in riferimento ai DPI, essi non devono essere rimossi o modificati senza la necessaria autorizzazione.

La percezione del rischio

Moltissime ricerche hanno messo in luce in questi anni come la maggior parte dei lavoratori consideri bassa o del tutto assente la possibilità di incorrere in un infortunio. In moltissimi casi inoltre, pur svolgendo mansioni in cui viene richiesto l’uso di Dpi, questi non vengono utilizzati per una errata sottovalutazione del rischio.
È proprio su questo aspetto che il lavoro da svolgere è maggiore, a causa della persistenza di atteggiamenti superficiali, e a volte dannosi.
È infatti dimostrato che l’utilizzo continuativo dei dispositivi di protezione individuale è influenzato dall’aver ricevuto informazioni corrette a essi correlate. La consapevolezza dei rischi reali a cui si può andare incontro, con il dettaglio anche agghiacciante delle conseguenze di un uso improprio dei Dpi, ha un effetto estremamente positivo. Il lavoratore che ha preso visione in maniera chiara e documentata degli esiti drammatici della “non sicurezza” si convince dell’importanza della prevenzione.


Quali requisiti devono rispettare?

In riferimento ai requisiti che devono essere rispettati dai DPI, essi sono elencati nell’art. 76 del medesimo decreto.

In particolare, i DPI devono:

  • Essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore
  • Essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
  • Tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
  • Poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità

In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Proseguendo con gli articoli del decreto, l’art. 78 prevede che i lavoratori segnalino immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Classificazione dei DPI

Si suddividono in tre categorie:

La classificazione dei DPI è effettuata per categorie di rischio:

Categoria I

La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

  • lesioni meccaniche superficiali
  • contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua
  • contatto con superfici calde che non superino i 50 °C
  • lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole)
  • condizioni atmosferiche di natura non estrema

Categoria II

La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

Categoria III

La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

  • sostanze e miscele pericolose per la salute
  • atmosfere con carenza di ossigeno
  • agenti biologici nocivi
  • radiazioni ionizzanti
  • ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C
  • ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore
  • cadute dall’alto
  • scosse elettriche e lavoro sotto tensione
  • annegamento
  • tagli da seghe a catena portatili
  • getti ad alta pressione
  • ferite da proiettile o da coltello
  • rumore nocivo

Corresponsabilità: il ruolo fondamentale della formazione

Aleggia su tutti questi atteggiamenti un tentativo di sottrarsi alle regole condivise basandosi invece sulle proprie sensazioni del momento. La realtà è però molto diversa, e l’immaginazione del lavoratore non è mai così fervida da poter prevedere gli esiti più nefasti di questi comportamenti. Esiti che spesso sorprendono in negativo.
Una buona cultura e una la buona informazione possono fare molto sul piano della prevenzione e sull’uso dei dispositivi di sicurezza.

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